Avv. Armando Amendolito, Patrocinante in Cassazione

Divorzio – La ex moglie che abbia capacità lavorativa non ha diritto all’assegno divorzile

11 novembre 2015 - Ore 9:06

Le divorce
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La
Corte di Cassazione con sentenza n.11870 del 9 giugno 2015, si è pronunciata ancora una volta sul diritto della ex moglie ad ottenere l’assegno divorzile da parte dell’ex marito in caso di divorzio.

Sia il Tribunale in prima istanza che la Corte d’Appello poi, avevano rigettato l’istanza con cui la ex moglie chiedeva un assegno divorzile. La richiesta era basata principalmente sul fatto che durante il matrimonio i coniugi avessero un tenore di vita medio, ma basato sull’unico reddito del marito, e che quindi la signora non potesse mantenere lo stesso tenore di vita non possedendo nulla e non lavorando.

I giudici del primo e del secondo grado si erano trovati d’accordo circa la mancanza di prove adeguate circa la richiesta mossa e gli stessi hanno poi evidenziato che la donna aveva una idonea capacità lavorativa mentre l’ex marito, da parte sua, aveva dimostrato di contro un peggioramento della sua situazione economica, determinato in primo luogo per la nascita di un figlio e in secondo luogo per la perdita del proprio lavoro.

Il ricorso per Cassazione era basato principalmente su due questioni: la prima che secondo la donna, i giudici a quo non avessero considerato in modo corretto il tenore di vita in costanza di matrimonio, e la seconda questione sollevata era la mancanza di indagini della polizia tributaria.

La Suprema Corte, ha evidenziato nella sua pronuncia, che la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto non provata la presenza di una condizione economica deteriore a cario della donna il relazione al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. Secondo la Cassazione quindi, i giudici dell’appello hanno giustamente affermato che la signora era dotata di capacità lavorativa, e la stessa ha ribadito un noto principio per cui:  “per poter valutare la misura in cui il venir meno dell’unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore”.

In definitiva la Suprema Corte ha basato la propria decisione sulla totale carenza di prove circa la impossibilità oggettiva della donna di procurarsi i mezzi di sostentamento e di conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio. Sulle mancate indagini della polizia tributaria, la Cassazione ritiene infondata la censura evidenziando che il giudice del merito, ove ritenga raggiunta in altro modo la prova dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, può rigettare l’istanza senza aver prima disposto accertamenti attraverso la p.t., che non possono avere una semplice valenza di natura esplorativa.

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