Aria condizionata e sosta, si rischia una multa sino a 435 €
luglio 19th, 2016
La Suprema Corte ha reputato illegittima la condanna per guida in stato di ebbrezza, se l’imputato non ha ricevuto l’avviso sulle propria facoltà di farsi assistere dal proprio legale durante lo svolgimento dell’accertamento del tasso alcolemico.
La Cassazione penale con la sentenza n. 12244/2016, nello specifico ha accolto il ricorso di un imputato condannato in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver causato un sinistro stradale.
I giudici hanno spiegato che “i risultati del prelievo ematico effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza trattandosi di elementi di prova, acquisiti attraverso la documentazione medica, e restando irrilevante ai fini dell’utilizzabilità processuale la mancanza del consenso”.
Per la giurisprudenza la violazione del disposto dell’art. 140 disp. att. c.p.p. dà luogo ad una nullità di ordine generale non assoluta ma a “regime intermedio”, e per quanto attiene ai termini, “la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p. può essere tempestivamente dedotta a norma del combinato disposto dell’art. 180 e art. 182 c.p.p., comma 2, secondo periodo, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado” (Cass., SS.UU., n. 5396/2015).
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