Avv. Armando Amendolito, Patrocinante in Cassazione

Usare il cellulare per registrare una conversazione è reato?

21 luglio 2016 - Ore 7:59

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La Suprema Corte ha deciso che tale azione non integra fattispecie di reato, in quanto tutte le registrazioni effettuate per acquisire una conversazione tra persone fisicamente presenti in un luogo, che siano attuate sotto un’iniziativa strettamente personale di uno dei partecipanti alla conversazione: non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni”, così la Cass. n. 24288/2016.

Ciò significa che in caso contrario, qualora non ci sia iniziativa autonoma di uno degli interlocutori ma la registrazione sia eseguita su indicazione della polizia giudiziaria e magari si operi con degli strumenti da questa fornita, risulterà essere necessario per forza di cose un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, non necessariamente del GIP (come prescrive l’art. 267 c.p.p.) ma può anche essere rappresentato da un decreto del pubblico ministero.

La Corte di Cassazione quindi non ravvisando una compromissione del diritto di segretezza della comunicazione, in quanto chi registra è uno degli interlocutori presenti, permette di utilizzare in processo le registrazioni acquisite attraverso il meccanismo dell’art. 234 c.p.p., al cui primo comma, descrive come documenti, tutto ciò che è idoneo a rappresentare fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo;

La registrazione fatta con il cellulare quindi è considerabile come documentazione fonografica di conversazioni, considerabile quindi come una forma di autotutela e garanzia del cittadino, in tal senso le SS.UU. n. 36747/2003.

Categoria: News, Sentenze
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