Avv. Armando Amendolito, Patrocinante in Cassazione

Aria condizionata e sosta, si rischia una multa sino a 435 €

19 luglio 2016 - Ore 7:41

12954_2L’art. 157, comma 7-bis del “Codice della strada” prevede l’espresso divieto di “tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo”.

Questa norma fu introdotta nel 2007 e successivamente modificata dalla L.n. 120/2010, la sua ratio è da rilevarsi nella volontà di evitare le emissioni laddove non risultino necessarie, al fine di abbassare i livelli di pm10 già alti nelle città.

Col decreto ministeriale del 16.12.2014 si sono previste per chi infrange la legge sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 218 ad un massimo di 435€.

È bene specificare che questa norma è applicabile solo alle soste e non anche alle fermate. Lo stesso articolo 157 al comma 1 ci fornisce le definizioni delle due per agevolarne la comprensione delle differenze.

Il Codice della strada per sosta intende: “la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con la possibilità di allontanamento da parte del conducente”, mentre per la fermata il Cds intende: “la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”.

Questa dovuta accortezza, nel spegnere l’auto qualora si faccia una sosta, non è da tenersi solo nella stagione estiva, ma anche nella stagione invernale quindi avendo il riscaldamento acceso, la ratio, è sempre la medesima a prescindere dalla stagione, ed è la riduzione delle emissioni.

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